La EU General Court sulla malafede nella registrazione di un marchio

Tra le cause di nullità di un marchio, l’art. 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 annovera anche il caso in cui il richiedente sia in malafede al momento della domanda. La normativa, però, non specifica cosa si intenda per malafede; lacuna che è stata colmata da una vasta giurisprudenza comunitaria al riguardo (si veda ache, tra le più recenti sull’argomento caso T-250/21, Zdút c. EUIPO  del 6 luglio 2022), la quale ha circoscritto tale nozione ai casi in cui il titolare di un marchio presenti domanda di registrazione con l’intenzione di ottenere un diritto esclusivo per obiettivi diversi da quelli propri della privativa, ossia l’indicazione dell’origine di un prodotto, ovvero di danneggiare interessi di terze parti.

La sentenza in commento resa il 17 gennaio 2024, ha esteso tale nozione alla fattispecie di domande di registrazione progressive a livello nazionale presentate per aggirare il limite dei sei mesi di coolingoff  ai sensi dell’Article 29(1) of Regulation No 207/2009, dal momento che le domande sono state tutte rigettate perché non erano stati pagati i contributi per la registrazione. Secondo la Corte, peraltro, questa strategia può essere inquadrata nel concetto di abuso del procedimento di registrazione.

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