La General Court chiarisce cosa si intenda per “carattere individuale” ai sensi degli artt. 4(1) e 6(1), Regolamento UE n. 6/2022 su disegni e modelli

Nella recente decisione resa dalla General Court in data 10 aprile 2024, nella causa T‑654/22, il collegio giudicante ha ribadito gli step necessari per accertare il requisito del carattere individuale, necessario per la valida registrazione di un design.

I passaggi necessario per tale verifica sono:

  • L’individuazione settore di appartenenza dei prodotti;
  • Sulla base della destinazione d’uso del prodotto, determinare l'”utilizzatore informato”, anche tenendo conto del grado di conoscenza di questi circa lo stato dell’arte nel settore e il livello di attenzione per le caratteristiche specifiche del design;
  • Determinare il grado di libertà del designer nello sviluppo del design;
  • Confrontare l’impressione generale del disegno o modello comunitario contestato con quella del disegno o modello precedente, tenendo conto del grado di libertà del progettista.

    Ciò su cui la Corte in questa sentenza concentra maggiormente l’attenzione è il modo per determinare l'”impressione generale” del design. A questo proposito, i giudici in primo luogo riportano quella consolidata giurisprudenza secondo cui “il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione complessiva di differenza, o di mancanza di “déjà vu“, dal punto di vista di un utilizzatore informato rispetto a qualsiasi presenza precedente nel corpus dei disegni o modelli,[…] tenendo conto delle differenze sufficientemente marcate in modo da produrre impressioni generali dissimili [cfr. sentenza del 4 luglio 2017, Murphy v EUIPO – Nike Innovate (Electronic wristband), T-90/16, non pubblicata, EU: T:2017:464, punto 43 e giurisprudenza citata)“.

    Per fare ciò, occorrerà tenere conto del modo in cui il prodotto in questione viene normalmente utilizzato e che, in un tale frangente, “l’attenzione dell’utilizzatore informato si concentra piuttosto sugli elementi più visibili e più importanti“, considerano, peraltro, anche come la facilità (o meno) di utilizzo possa incidere sul livello di attenzione del pubblico informato.

    A completare il quadro, la Corte richiama quella giurisprudenza secondo la quale occorre valutare anche se l’ideatore gode di un elevato grado di libertà nello sviluppo di un disegno o modello. Difatti, “ciò rafforza la conclusione che i disegni e modelli che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale su un utilizzatore informato e, di conseguenza, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, se il designer ha un basso grado di libertà, ciò rafforza la conclusione che le differenze sufficientemente marcate tra i disegni e modelli producono un’impressione generale dissimile nell’utilizzatore informato e, di conseguenza, il disegno o modello contestato presenta un carattere individuale (cfr. sentenza del 13 giugno 2019, Porta display per veicoli, T-74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza citata)“.

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