Con il Regolamento (UE) 1781/2024 – noto come ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), l’UE compie un passo deciso verso un modello produttivo circolare, imponendo un cambio di paradigma al settore moda e retail.
Dal 19 luglio 2026, la distruzione di abbigliamento, accessori e calzature invenduti non potrà più essere una pratica ordinaria di gestione delle eccedenze.
A tal proposito, la Commissione europea ha già adottato, il 9 febbraio 2026, un atto delegato e un atto di esecuzione che rendono operativo il divieto, definendone i confini e gli obblighi di trasparenza.
Non si tratta di una misura simbolica. È un intervento strutturale che incide sulle strategie di approvvigionamento, sulla pianificazione delle collezioni e sulla gestione degli stock. Il divieto si fonda su un presupposto chiaro: la distruzione rappresenta l’opzione meno sostenibile nella gerarchia europea dei rifiuti. In questo senso, l’ESPR non si limita a vietare un comportamento, ma impone alle imprese di adottare misure preventive per evitare la creazione stessa di eccedenze.
Circa le deroghe previste dal Regolamento, il legislatore europeo ha riconosciuto che non tutti i prodotti possono essere riutilizzati o riciclati. L’atto delegato individua, infatti, alcune eccezioni, tra cui:
- rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori;
- danni irreparabili o riparazione economicamente non sostenibile;
- inidoneità tecnica o normativa del prodotto;
- mancata accettazione da parte di enti beneficiari in caso di donazione;
- impossibilità di rigenerazione o preparazione al riutilizzo;
- violazioni di diritti di proprietà intellettuale (ad esempio prodotti contraffatti);
- ipotesi in cui la distruzione risulti, in concreto, l’opzione con il minore impatto ambientale.
L’impresa che invoca una deroga dovrà documentarla in modo rigoroso, conservando le prove per cinque anni e mettendole a disposizione delle autorità entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, dovrà rilasciare una dichiarazione specifica al gestore del trattamento dei rifiuti.
Accanto al divieto, la Commissione introduce altresì un sistema di disclosure standardizzata. L’atto di esecuzione (UE 2026/2) stabilisce, infatti, che le grandi e, dal 19 luglio 2030, anche le medie imprese dovranno comunicare:
- il numero e il peso dei prodotti invenduti scartati;
- le motivazioni della distruzione e le eventuali deroghe applicate;
- la percentuale destinata a riutilizzo, riciclo o altre forme di recupero;
- le misure adottate per prevenire la distruzione.
Le informazioni dovranno essere rese secondo un formato uniforme europeo, così da garantire comparabilità e trasparenza. Per le imprese già soggette a rendicontazione di sostenibilità, sarà possibile integrare tali dati nel report ESG, pubblicando sul sito un collegamento alla sezione dedicata.
Il divieto, dunque, non rappresenta soltanto un vincolo ambientale, ma assume anche una chiara valenza reputazionale. I dati relativi agli invenduti entreranno infatti nel perimetro della comunicazione pubblica d’impresa. In tal modo l’ESPR non introduce un mero obbligo formale, ma un nuovo standard di mercato. Le imprese che sapranno integrare la prevenzione degli sprechi nella propria strategia aziendale potranno trasformare un vincolo regolatorio in un vantaggio competitivo, anticipando le aspettative di consumatori e investitori. In questo quadro, la distruzione degli invenduti non costituirà più una pratica invisibile di fine stagione ma diverrà una questione di responsabilità ambientale, trasparenza e governance e, a partire dal 2026, anche di piena conformità normativa.
Fonti:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2026)659&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32026R0002