Marchi e metaverso: il caso del marchio figurativo a tutela del motivo tartan Burberry

Sempre più spesso le aziende decidono di proteggere i propri segni distintivi anche per la nuova realtà virtuale costituita dal c.d. metaverso. Interessante in proposito una recente decisione dell’EUIPO, che ha accolto parzialmente una domanda di registrazione di marchio a nome di Burberry, relativa al celebre motivo tartan del brand britannico e volta alla sua tutela per le classi 9, 35 e 41, che includono beni virtuali e servizi ad essi collegati.

Tra le motivazioni della decisione, si segnala l’affermazione secondo cui le percezioni del consumatore per i beni reali possono essere applicate a beni virtuali equivalenti, poiché un aspetto fondamentale dei beni virtuali è quello di emulare gli aspetti fondamentali dei beni reali. Perciò, applicando la giurisprudenza UE sui motivi figurativi bidimensionali (in particolare, facendo riferimento alla causa T-359/12 (link, relativo a un motivo a scacchiera marrone e beige) l’EUIPO ha ritenuto registrabile il marchio soltanto per alcuni tra i beni e servizi richiesti, nelle classi 9 e 41.

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