Dopo oltre venticinque anni di negoziati, l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur – Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – hanno raggiunto un accordo commerciale di portata storica, volto a creare una delle maggiori aree di libero scambio al mondo.
L’accordo politico è stato raggiunto il 6 dicembre 2024 e formalizzato il 17 gennaio 2026, mentre l’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale interinale è prevista dal 1° maggio 2026.
Il trattato riguarda un’area di libero scambio di circa 800 milioni di persone e prevede l’azzeramento o la forte riduzione dei dazi su prodotti e servizi che rappresentano oltre il 90% dell’export europeo, ma include anche capitoli dedicati alle regole di origine, alla concorrenza, ai sussidi e, soprattutto, alla proprietà intellettuale.
Sotto questo profilo, uno degli aspetti più significativi dell’accordo riguarda la tutela delle Indicazioni Geografiche (IG). L’accordo introduce infatti il divieto di imitazione di oltre 340 prodotti alimentari tradizionali, tra i quali rientrano anche 57 IG italiane. Tra le denominazioni italiane interessate figurano, tra le altre, Aceto Balsamico di Modena, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Gorgonzola, Prosecco, Chianti Classico e Grappa.
Di particolare interesse è altresì il rapporto tra IG e marchi. L’accordo prevede infatti che un’Indicazione Geografica riconosciuta non possa essere trattata come nome comune; disciplina la possibile coesistenza di IG omonime, purché non si generi confusione sull’origine del prodotto; e vieta la registrazione di marchi identici o contenenti una IG, salve specifiche eccezioni per domande presentate in buona fede prima dell’entrata in vigore dell’accordo. È inoltre previsto un Comitato sulle IG, incaricato di supervisionare l’attuazione del sistema di protezione.
Sotto il profilo economico-giuridico, la protezione delle IG offre maggiore certezza alle imprese italiane: i prodotti certificati potranno accedere ai mercati Mercosur con un presidio giuridico più solido, valorizzando il legame con il territorio e riducendo il rischio di appropriazione parassitaria della reputazione. Al contempo, l’accordo rafforza gli strumenti di contrasto al c.d. Italian sounding, vietando l’uso improprio delle denominazioni protette e prevedendo meccanismi di enforcement più incisivi nei mercati sudamericani.
Resta tuttavia un profilo di criticità in relazione alla possibile frizione tra l’impostazione europea, fondata sulla protezione forte dell’origine geografica e del divieto di evocazione, e modelli che tendono invece a considerare alcune denominazioni come termini generici. È il caso, ad esempio, dell’accordo ARTI (Agreement on Reciprocal Trade and Investment) siglato tra Stati Uniti e Argentina all’inizio di febbraio 2026, che pone il problema della coesistenza di obblighi internazionali non perfettamente allineati.
L’accordo UE-Mercosur rappresenta dunque un importante avanzamento della politica europea di proprietà intellettuale applicata all’agroalimentare. Per l’Italia, il risultato è particolarmente rilevante: le IG vengono riconosciute non solo come segni distintivi, ma come veri asset competitivi, capaci di proteggere qualità, territorio e reputazione nei mercati globali. La sfida, ora, sarà trasformare la protezione pattizia in tutela effettiva, evitando che l’apertura commerciale si traduca in nuove forme di concorrenza imitativa.