Il regolamento AGCOM sul diritto d’autore online al vaglio della Corte Costituzionale

Il Tar del Lazio, con due ordinanze depositate la scorsa settimana nell’ambito dei ricorsi promossi avverso il regolamento Agcom sulla tutela del copyright online, ha disposto la sospensione dei relativi giudizi, sollevando una questione di legittimità avanti la Corte costituzionale.

Il collegio, investito del compito di valutare la legittimità del regolamento in questione ed analizzato il quadro normativo di riferimento, ha dapprima respinto i numerosi profili di censura dedotti dai ricorrenti.

Per i giudici infatti, l’operato dell’Autorità è conforme alla normativa attualmente vigente.

Tuttavia, tale giudizio di legittimità formulato dal Tar, poggia sul presupposto che il combinato disposto di tali norme – in base al quale Agcom ha emanato il proprio regolamento – sia coerente con il dettato Costituzionale.

Più specificatamente, il Collegio ha palesato diverse perplessità circa il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16 comma 3 del decreto sul commercio elettronico (D. Lgs. 70 2003) e dell’art. 32 bis, comma 3 del D.Lgs. 117/2005 ed in particolare:

  • per violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli artt. 2, 21, comma 1 e 6, 24 e 41 della Costituzione.
  • per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità legislativa e per violazione del giudice naturale in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdizionali per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sulla rete, almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con conseguente violazione degli artt. 21, comma 3 e 4, 24 e 25, comma 1, della Costituzione.

Dal canto suo, Agcom, attraverso un comunicato stampa, fa sapere che non intende sospendere la propria attività in applicazione del Regolamento, ritenendosi pienamente soddisfatta dalla mancata censura nel merito.

Per una lettura (consigliata!) delle due ordinanze QUI e QUI.

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