Il parere dell’Avvocato Generale UE sulla protezione delle opere d’arte applicata tra diritto d’autore e design

L’8 maggio 2025, l’Avvocato Generale dell’Unione Europea ha presentato le proprie conclusioni in merito alle cause riunite C-580/23 e C-795/23 e le questioni emerse hanno offerto l’occasione per approfondire il tema della tutela in base al diritto d’autore delle opere d’arte applicata.

Le cause in oggetto riguardavano la presunta contraffazione ai sensi del diritto d’autore di alcuni pezzi di arredamento, in particolare un tavolo e di un sistema componibile di mobili.

La Corte di Giustizia veniva chiamata ad esprimersi principalmente in merito al delicato rapporto nell’abito di opere d’arte applicata tra la protezione in forza del diritto d’autore e la protezione garantita dal diritto dei disegni e modelli, i criteri di valutazione dell’originalità di suddette opere e i criteri di valutazione della violazione dei relativi diritti d’autore protetti.

Difatti, le opere d’arte applicata, sono oggetti di utilità e in quanto tali possono ricevere tutela come disegni e modelli, ma qualora tali opere presentino caratteristiche originali, frutto del risultato di scelte libere e creative del proprio autore, possono ricevere anche tutela secondo le prerogative del diritto d’autore.

L’Avvocato Generale ha dunque sottolineato che i criteri di valutazione ai fini della concessione delle due tutele rimangono i medesimi anche nei casi di cumulo, e per quanto riguarda la tutela secondo il diritto d’autore il carattere originale delle opere in esame deve essere valutato secondo gli stessi criteri utilizzati per le altre categorie di opere d’arte.

Non esiste dunque un rapporto regola-eccezione tra la protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli e la protezione del diritto d’autore, di conseguenza nell’esaminare l’originalità delle opere non occorrerà applicare requisiti più rigorosi.

Inoltre, il giudice, nell’esaminare il carattere originale dell’oggetto di cui si rivendica la protezione autoriale, non può basare la propria valutazione in modo determinante su elementi che non trovano concreta espressione in tale opera.

In conclusione, la generale somiglianza fra due opere d’arte applicata in conflitto non può essere considerata sufficiente per constatare una violazione dei diritti d’autore; ai fini di tale protezione, infatti, ciò che distingue due opere non è l’impressione generale, ma i dettagli creativi che le personalizzano in maniera unica.

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