La disciplina europea sull’identificazione geografica (IG), fino ad oggi, era limitata ai soli prodotti agricoli, mentre tutti gli altri prodotti erano privi di una specifica tutela, spingendo i produttori a trovare mezzi alternativi per proteggere le proprie opere.
Difatti, rimanevano esclusi tutti quei beni che sono rinomati e rappresentativi del savoir-faire di uno specifico territorio, come il vetro di Murano, le porcellane di Limoges, il marmo di Carrara, i coltelli di Solingen e il ricamo di Madeira.
Con l’entrata in vigore – il 16 novembre u.s. – del nuovo Regolamento europeo sull’identificazione geografica (IG) dei prodotti artigianali ed industriali (Regolamento UE 2023/2411), il legislatore comunitario rafforza il quadro normativo estendendo il riconoscimento IG anche a prodotti non agricoli, al fine di tutelare i diritti degli artigiani e la qualità dei loro prodotti e per contribuire alla conservazione delle competenze tradizionali legate ai territori degli Stati Membri. Oltre a rafforzare la lotta alla contraffazione di beni recanti fallaci attestazioni di origine, vengono anche favorite le relazioni commerciali tra i paesi che fanno parte dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle Denominazioni di Origine e sulle Indicazioni Geografiche, gestito dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) per la costituzione di un mercato europeo dei prodotti artigianali e industriali sempre più coeso.
A partire dal 1° dicembre 2025 sarà dunque possibile presentare domanda di registrazione per prodotti artigianali e industriali. Il processo di registrazione si sostanzia in due fasi: preliminarmente, i produttori presenteranno le loro domande alle autorità competenti degli Stati membri per una valutazione a livello nazionale, per poi essere inoltrate all’EUIPO per ulteriori valutazioni e approvazioni. I prodotti, per ottenere il relativo riconoscimento, devono presentare cumulativamente tre criteri: (i) il prodotto deve essere originario di un luogo, di una regione o di un paese specifico; (ii) la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto devono essere attribuibili alla sua origine geografica; (iii) almeno una delle fasi di produzione deve avvenire nell’area geografica definita. Al termine dell’iter, i produttori potranno contrassegnare i propri prodotti con il logo di indicazione geografica protetta (IG).
Inoltre, per i prodotti che hanno già ottenuto la protezione nazionale, si potrà richiedere un’estensione del riconoscimento a livello comunitario ai sensi dell’art. 70 del Regolamento in questione.
L’entrata in vigore del Regolamento conferma la grande dedizione dell’Europa alla protezione della proprietà intellettuale a livello globale, soprattutto, attraverso una normativa ad hoc, si intende contribuire alla valorizzazione delle tanto variegate tradizioni dei singoli Stati Membri.
Qui il testo del regolamento.
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