Diritto d’autore e internet, è competente il giudice di ciascuno Stato Membro in cui il contenuto è accessibile

Dopo le sentenze  del 25 ottobre 2011, eDate advertising e MartinezC-509/09 e C-161/10 e del 19 aprile 2012, WintersteigerC-523/10, in materia di competenza a conoscere – rispettivamente – di violazioni dei diritti della personalità da diffamazione e di contraffazione dei diritti di proprietà industriale, commesse per mezzo di contenuti immessi in rete, la Corte di Giustizia, con pronuncia 3 ottobre 2013P. Pinckney c. KDG Mediatech AGC- 170/12, è tornata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3 del Regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale delle decisioni in materia civile e commerciale.

Tale norma prevede, in deroga al principio fondamentale che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato Membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato (art. 2), la competenza speciale dei giudici del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire“.

Nell’occasione la Cour de Cassation francese  ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se, in caso di violazione dei diritti patrimoniali d’autore  di un musicista, commessa mediante la commercializzazione in rete di contenuti musicali riprodotti senza autorizzazione, tale norma debba essere interpretata nel senso di consentire all’autore di esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni stato Membro  sul cui territorio il contenuto fosse divenuto accessibile.

La Corte ha dato risposta affermativa, chiarendo tuttavia che il giudice di ciascuno Stato Membro è competente  a conoscere solo del danno cagionato nel territorio dello stesso. Infatti, se detto giudice fosse altresì competente a conoscere il danno cagionato sui territori di altri Stati Membri, esso finirebbe per sostituirsi ai giudici di tali Stati, mentre questi ultimi si trovano nella posizione migliore per valutare se siano stati effettivamente violati i diritti patrimoniali garantiti in detto stato e per determinare la natura del danno cagionato.

Tale decisione estende pertanto al diritto d’autore, la soluzione che la Corte aveva già ritenuto valida per le violazioni dei diritti della personalità (caso eDate e Martinez), mentre esclude di fatto l’applicabilità della regola di competenza valida per i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti da registrazione, per i quali la sentenza Wintersteiger aveva ritenuto competente il giudice dello Stato membro di registrazione.

La Corte non chiarisce invece se anche per l’ipotesi di violazione di diritto d’autore valga la possibilità per il danneggiato di agire per la totalità del danno cagionato, davanti al giudice del luogo in cui egli possiede il proprio centro di interessi (sentenza eDate Advertising, cit., punto 52): dubbio non certo trascurabile, in quanto consentirebbe al danneggiato di evitare una costosa e irragionevole moltiplicazione di attività giudiziali.

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