La Corte UE torna sul tema delle prenotazioni online

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi sul tema dei diritti del consumatore che si avvale di servizi online per la prenotazione di biglietti aerei.

La recente controversia ha riguardato una famosa compagnia aerea tedesca e il sistema di prenotazione che essa metteva a disposizione sul proprio sito web istituzionale, poiché mostrava da un lato, la tariffa prevista per persona sulla tratta selezionata, e dall’altro, in modo graficamente separato, le relative tasse ed oneri (incluso il supplemento previsto per il carburante).

I quesiti rinviati alla Corte dal giudice nazionale, riguardavano l’interpretazione dell’art. 23 del Regolamento UE n. 1008/08, contenente norme per la prestazione di servizi aerei nella comunità [il quale prevede che “il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri e merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione”] ed, in particolare la determinazione del momento e delle modalità con le quali dovesse essere presentato al consumatore il prezzo finale da pagare – complessivo di ogni ulteriore onere.

La Corte di Lussemburgo, con la sentenza C-573/13 ha statuito che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica di biglietti aerei, “il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la prima indicazione”, non ritenendo pertanto sufficiente l’indicazione della tariffa omnicomprensiva una volta avvenuta la selezione da parte dell’utente.

Inoltre la Corte, in conformità con l’obiettivo generale di trasparenza dei prezzi dei servizi aerei previsto dalla normativa europea, ha stabilito che sussiste a carico della compagnia “l’obbligo di indicare il prezzo finale da pagare per ogni singolo volo di cui sia esposta la tariffa, e non per il solo volo selezionato” in modo da consentire ai clienti un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai singoli vettori.

Il testo della sentenza è disponibile qui.

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