Il motore di ricerca deve acconsentire alle richieste di “oblio”

Una recentissima decisione della Corte di Giustizia UE ha stabilito che la persona interessata da informazioni presenti sul web deve poter esercitare il proprio “diritto all’oblio”, cioè la facoltà di ottenere l’oscuramento di dati ad egli riferibili, dietro espressa richiesta.

La causa C-131/12 trae origine dalla controversia giudiziale che aveva coinvolto un avvocato spagnolo ben sedici anni prima: il professionista richiedeva quindi (nel 2010) la cancellazione di tale vicenda dalla SERP (ovvero, dall’elenco dei risultati) offerta da un noto motore di ricerca.

La Corte del Lussemburgo ha ricordato, innanzitutto, come il “diritto all’oblio” non sia assoluto: la sua disponibilità è, infatti, frutto di una delicata mediazione tra i diritti della persona (la privacy, su tutti), i diritti del pubblico (di internet) a ricevere informazioni e, infine, l’interesse economico del motore di ricerca.

Ovviamente, prosegue la Corte, in relazione ai diritti della persona, la riservatezza dell’interessato deve essere parametrata in base al ruolo più o meno pubblico rivestito da chi invoca la cancellazione del contenuto.

Nella decisione si legge poi: ”l’accessibilità universale delle informazioni su Internet dipende dai motori di ricerca, dato che trovare informazioni rilevanti senza di essi sarebbe troppo complicato e difficile e produrrebbe risultati limitati”.

Pertanto, gli stessi motori di ricerca, per il ruolo ausiliario che svolgono, sono considerati i corretti destinatari della domanda di cancellazione, in luogo dei siti sorgente, su cui le informazioni sono interamente contenute.

In ultimo, la Corte di Giustizia ha altresì avuto modo di pronunciarsi su un peculiare aspetto relativo alla propria giurisdizione: nonostante infatti il motore di ricerca abbia sede centrale e server principali in un Paese (gli USA) non appartenente all’Unione Europea, il solo fatto di avere una società con stabile organizzazione in uno degli Stati Europei garantisce l’applicabilità della legge europea e la conseguente giurisdizione in capo ai Giudici di Lussemburgo.

Il testo integrale della decisione è consultabile qui.

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