Garante Privacy: linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam

E’ di recente stato pubblicato sul sito web del Garante in materia di protezione dei dati personali (c.d. “Garante Privacy”) il provvedimento n. 2542348 (reperibile al link di seguito riportato), nel quale l’Autorità delinea la propria attuale posizione in materia di spam (comunicazioni indesiderate) e di impiego dei social network e dei nuovi servizi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Viber, Skype, ecc.) a fini promozionali.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348

Particolarmente rilevante risulta, nel testo (par. 6 e ss.), la disamina dei diversi comportamenti che sono consentiti agli utenti sulle diverse piattaforme, in relazione alla necessità di acquisirne – o meno – il consenso per le diverse attività di comunicazione possibili (ricerca statistica, marketing, profilazione, invio di offerte commerciali o inviti a partecipare ad eventi, ecc.).

Grande attenzione, ad esempio, va prestata al meccanismo del “like”, presente su Facebook: anche in seguito all’aggiornamento delle policy del social network in blu, infatti, risulta sempre più complesso bilanciare la necessaria richiesta di visibilità che può pervenire dai clienti di un’agenzia di comunicazione sul principale social, con le cautele da assumere all’interno delle diverse attività promozionali che di volta in volta si intraprendono.

Di seguito il link alle nuove, contestate policy di Facebook (lingua inglese)

https://www.facebook.com/notes/facebook-site-governance/proposed-updates-to-our-governing-documents/10153167395945301

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