Sincronizzazione abusiva su Youtube: il beneficiario della pubblicità non risponde senza prova del concorso nell’illecito

La legge sul Diritto D’Autore costituisce il quadro normativo di riferimento a tutela delle opere musicali che conferisce all’autore e ai titolari dei diritti connessi di un’opera musicale una serie di facoltà esclusive di utilizzazione economica.

Tra le condotte illecite più frequenti rientra la sincronizzazione di un’opera musicale senza autorizzazione da parte del titolare, ovvero l’abbinamento di un brano musicale a contenuti audiovisivi. Tale pratica integra una pluralità di violazioni, tra cui la lesione del diritto esclusivo di riproduzione (art 13 LDA), poiché il brano viene incorporato e duplicato nei video, e del dritto di elaborazione e trasformazione dell’opera (art 18 LDA), che richiede il consenso dell’autore. A tali violazioni può affiancarsi l’accertamento di una contestazione per concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.

In questo contesto, un acceso dibattito giurisprudenziale ha riguardato trasversalmente da una parte la possibilità di estendere la responsabilità anche al soggetto che, pur non essendo l’autore materiale della violazione, tragga un beneficio indiretto della diffusione di un contenuto illecito; dall’altra alla rilevanza dell’invio di materiale informativo o promozionale ad un cliente/rivenditore, in assenza di un controllo sull’uso illecito di tale materiale da parte del terzo, con conseguente problematica di accertamento della responsabilità per “culpa in vigilando”.

A tal proposito, (su quest’ultimo caso) si è pronunciato il Tribunale di Bologna con la recente sentenza n. 303 del 2026.

La controversia vedeva contrapposte una società editoriale e discografica (parte attrice), titolare dei diritti di utilizzazione economica e di sincronizzazione su due brani musicali, e una società (convenuta) i cui prodotti erano oggetto di due video promozionali. L’attrice lamentava che i suoi brani fossero stati illecitamente utilizzati come colonna sonora in tali video, pubblicati fin dal 2009 su un canale Youtube da un terzo soggetto, una società australiana rivenditrice dei prodotti. La tesi della parte attrice si fondava sul presupposto che poiché i video reclamizzavano i brani della parte attrice, la convenuta avesse “beneficiato direttamente dell’effetto promozionale della diffusione dei video” e quindi dovesse essere ritenuta responsabile.

La società convenuta ha invece basato la propria difesa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la sua estraneità rispetto sia alla sincronizzazione non autorizzata dei brani, sia alla loro successiva diffusione online, chiarendo che fosse da ricondurre alla società australiana, alla quale erano stati inviati anni prima i video promozionali in versione originale ma privi di qualsiasi base musicale e successivamente da loro modificati ed utilizzati senza alcuna autorizzazione.

Il Tribunale, (allineandosi alla pronuncia della Corte di Cass. N. 24754/2014) ha accolto l’eccezione della convenuta e ha statuito che “la riproduzione di un brano musicale senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico non ha natura oggettiva e, pertanto, nel caso in cui detto brano faccia da sottofondo ad un messaggio pubblicitario, non può ricadere sul beneficiario della pubblicità, a meno che non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’indiretto beneficio goduto per effetto dell’abusiva riproduzione“.

Il punto centrale della decisione si basa su una netta distinzione tra due figure e le relative condotte: l’autore materiale dell’illecito, ovvero il soggetto che realizza materialmente la violazione/ sincronizzazione illecita del brano e diffusione del video, (con successivo sfruttamento economico dell’opera), la cui responsabilità è diretta; e il beneficiario della pubblicità, colui che utilizza tale brano (già diffuso) come sottofondo di un video promozionale, il soggetto che trae un vantaggio indiretto dalla promozione del contenuto illecito.

Il Tribunale chiarisce che il solo fatto di trarre un vantaggio economico indiretto da una pubblicità illecita non è sufficiente a fondare una responsabilità risarcitoria. Per accertare questa responsabilità è necessaria la prova di un coinvolgimento diretto (come autore o compartecipe) nell’utilizzazione abusiva del brano musicale. Questo perché il riconoscimento della responsabilità presuppone l’esistenza di un nesso causale tra condotta e danno, nonché un elemento soggettivo imputabile al convenuto; non è sufficiente il beneficio economico ottenuto indirettamente per effetto dell’abusiva riproduzione, ma è necessaria – affinché si accerti la responsabilità – l’elemento soggettivo (dolo o colpa).

In conclusione, tale impostazione, comporta un rilevante aggravio dell’onere probatorio a carico del danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare non solo la presenza di nesso causale rispetto alla condotta illecita di violazione del diritto d’autore consapevolmente da parte del beneficiario (di sincronizzazione e riproduzione di brani senza consenso del titolare), ma anche la sua consapevole collaborazione tale da integrare un coinvolgimento diretto nella condotta illecita.

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