False recensioni online: il nuovo quadro normativo introdotto dalla legge sulle PMI

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34, prima attuazione dello Statuto delle imprese (L. n. 180/2011), che introduce una serie organica di misure a sostegno della crescita e della competitività del sistema produttivo italiano.

Il provvedimento – in vigore dal 7 aprile 2026 – si articola in 26 articoli suddivisi in sei capi e interviene su diversi ambiti, tra cui aggregazioni, accesso al credito, semplificazioni e start-up, con un focus innovativo sulla regolazione del mercato digitale e sulla tutela della reputazione online.

In questo contesto, di particolare interesse risulta il Capo IV (artt. 18–23), che introduce una disciplina organica a tutela dei consumatori volta a contrastare le recensioni online illecite nei settori della ristorazione e del turismo, in coerenza con i principi in materia di concorrenza e con il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act, “DSA”). 

Un passaggio centrale della disciplina è rappresentato dall’individuazione dei requisiti di liceità delle recensioni, delineati dall’art. 19, che mira a garantire autenticità e affidabilità dei contenuti online.

In particolare, la recensione è considerata lecita solo se proviene da un utente che abbia effettivamente fruito del servizio o acquistato il prodotto, è pubblicata entro 30 giorni dall’esperienza e risulta pertinente, nonché priva di qualsiasi forma di incentivazione (quali sconti, benefici o altre utilità offerte dal fornitore). La liceità è inoltre presunta quando la recensione sia accompagnata da documentazione fiscale. 

La norma stabilisce poi che le recensioni perdono liceità decorso il termine di due anni dalla pubblicazione, in quanto non più attuali, affermando così un principio di attualità della reputazione digitale.

Viene poi ribadita la possibilità per l’impresa interessata di richiedere la rimozione delle recensioni non conformi, attraverso le procedure previste dall’art. 16, par. 2 del Digital Services Act.

L’art. 20 introduce un divieto espresso e generalizzato di acquisto, vendita o cessione – a qualsiasi titolo – di recensioni online, nonché di apprezzamenti o interazioni, a prescindere dalla loro effettiva diffusione. La disposizione si inserisce nel solco della disciplina delle pratiche commerciali scorrette e rafforza la tutela della leale concorrenza, prevedendo, in caso di violazione, l’intervento dell’AGCM con i poteri sanzionatori di cui all’art. 27 del Codice del Consumo, ferma restando la possibile rilevanza penale delle condotte.

Il successivo art. 21 completa il quadro, attribuendo all’AGCM – sentite AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti – il compito di adottare apposite linee guida volte a orientare le imprese nell’applicazione della disciplina. La norma prevede inoltre un’attività di monitoraggio annuale del fenomeno (co. 2) e introduce la figura dei “segnalatori attendibili” (co. 3), in linea con l’art. 22 del DSA, contribuendo a rafforzare i meccanismi di enforcement e la cooperazione tra autorità e operatori del mercato digitale.

La nuova disciplina si applicherà esclusivamente alle recensioni pubblicate successivamente all’entrata in vigore della legge, restando invece escluse quelle già presenti online a tale data.

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