Si segnala la recente pronuncia del TAR Lazio n. 16914/2025, che affronta il delicato rapporto tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e disciplina antitrust, offrendo importanti chiarimenti sul confine tra il legittimo esercizio dei diritti di esclusiva e l’abuso di posizione dominante.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dalla Società Roxtec AB, Roxtec Italia S.r.l, contro il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva accertato, in capo alla società, un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE nel mercato dei sistemi sigillanti modulari. Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione presentata dalla società concorrente WallMax, che aveva denunciato un utilizzo strumentale dei diritti di proprietà intellettuale da parte del gruppo Roxtec con effetti escludenti nei confronti dei competitor.
Il fulcro della decisione risiede nella qualificazione di una pluralità di condotte poste in essere da Roxtec, come parte di un’unica e complessa strategia escludente, quali:
-Azioni vessatorie promosse contro i prodotti della concorrente e i suoi distributori in diversi paesi.
-Registrazione strumentale di marchi, mediante il deposito di numerose richieste di registrazione del disegno del proprio marchio a “occhio di bue”, variandone unicamente le colorazioni.
-Attività denigratoria nei confronti della concorrente utilizzando informazioni screditanti presso la clientela e il tentativo di influenzare gli enti di certificazione.
Alla luce di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto che l’obiettivo complessivo delle condotte non fosse “tutelare i propri diritti ipoteticamente lesi” bensì l’estromissione dal mercato della società concorrente. Tali comportamenti non sono stati quindi qualificati come un legittimo esercizio del diritto di difesa o di tutela dei diritti di esclusiva, ma come parte di una strategia che ha oltrepassato i limiti consentiti, finalizzata ad ostacolare le altre aziende e a preservare una posizione di monopolio sul mercato, non già attraverso una protezione dell’innovazione, ma mediante pratiche idonee a precludere la competizione.
Il testo della decisione citata è disponibile al seguente link