Opere create tramite software: primo approdo in Cassazione

Con la recente ordinanza n. 1107/2023 (link), la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di uso non autorizzato di opera dell’arte figurativa creata attraverso uno strumento per elaboratore.

L’oggetto principale della vicenda è lo sfruttamento a titolo commerciale di un’opera grafica raffigurante una composizione floreale, adottata come sfondo fisso durante l’edizione 2016 del celebre Festival di Sanremo.

In primo grado, il Tribunale di Genova aveva riconosciuto la violazione del diritto d’autore sull’opera, condannando la RAI – Radiotelevisione Italiana (organizzatrice del Festival) al risarcimento dei danni; la decisione era stata confermata anche in appello.

La Suprema Corte, investita della questione, rigettava i motivi di cassazione proposti da RAI, tra i quali anche uno attinente alla presunta non proteggibilità delle creazioni effettuate tramite elaboratore. Come si legge nella sentenza, infatti, secondo la ricorrente “la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer“.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché proposto per la prima volta in Cassazione.

Interessante quanto rilevato sul punto dai Giudici di Piazza Cavour: da un lato, l’uso di un software per l’elaborazione di un’opera d’arte non esclude di per sé la tutela del diritto d’autore. Inoltre, secondo la Corte, in una tale fattispecie si sarebbe potuta rivelare utile, nell’ambito del giudizio di merito, una più rigorosa valutazione del tasso di creatività al fine di verificare se, e in che misura, l’utilizzo del software potesse assorbire l’elaborazione creativa dell’artista.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *